martedì 4 maggio 2010

Credito di imposta 2010 se investi nel software

Credito d'imposta per gli investimenti nelle piccole e medie imprese


Modalità e caratteristiche del credito d'imposta (pag. 1 di 2)


Ambito soggettivo - Le piccole e medie imprese, operanti nei seguenti settori economici possono godere di un credito d'imposta secondo le regole dei c.d. "incentivi automatici", (art. 8, c. 2, L. n. 266/1997):



a) attività estrattive e manifatturiere (sezioni C e D della classificazione delle attività economiche Istat 1991);

b) produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (sezione E della classificazione Istat 1991);

c) costruzioni (sezione F della classificazione Istat 1991);

d) telecomunicazioni e fornitura di servizi alle imprese in grado di influire positivamente sullo sviluppo delle precedenti attività produttive (alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati, attività di supporto e ausiliarie dei trasporti, informatica e attività connesse, ricerca e sviluppo, attività professionali e imprenditoriali riguardanti la consulenza tecnico economica ecc.).



Il credito d'imposta non si applica per le imprese soggette a procedure concorsuali o che si trovano in stato di liquidazione volontaria, nonché quelle in difficoltà finanziaria (ai sensi della Com. CE 1999/C288/02, si considerano in difficoltà finanziaria: le società a responsabilità limitata che abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto, e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; le società a responsabilità illimitata che abbiano perduto più della metà dei fondi propri, quali indicati nei libri sociali, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; ogni altra forma di impresa qualora ricorrano le condizioni previste per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza).



Investimenti agevolati - Gli investimenti devono essere finalizzati all'acquisizione (in proprietà, in leasing, con riserva di proprietà, anche secondo le disposizioni della c.d. "legge Sabatini") di nuovi impianti da utilizzare nel ciclo produttivo o a supporto del ciclo stesso, alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione o alla delocalizzazione di un impianto produttivo preesistente.



Sono agevolate le acquisizioni dei beni delle seguenti tipologie:



a) macchinari e impianti;

b) attrezzature di controllo della produzione;

c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;

d) programmi e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;

e) servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale normato, ovvero all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto, purché connessi ad uno dei programmi di investimento di cui alle lettere a), b) e c);

f) opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, imballaggio, trasporto, montaggio, e collaudo dei beni, materiali di consumo e accessori di prima dotazione, nel limite del 10% del costo complessivo dei macchinari e degli impianti.



I costi vanno assunti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi e oneri accessori.



Non è agevolato l'acquisto di: veicoli abilitati alla circolazione stradale, mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, macchinari e impianti di tipica pertinenza degli immobili (quali i sistemi di ventilazione ed areazione di riscaldamento e di condizionamento, di illuminazione ecc).





Procedura e caratteristiche del credito d'imposta - Si applicano le disposizioni relative ai c.d. "incentivi automatici".



In particolare, il credito d'imposta può essere compensato con tutti i debiti esposti nel mod. F24, senza i limiti massimi previsti per tali compensazioni.



Misura del credito d'imposta - L'agevolazione è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni e dei servizi, secondo percentuali che variano da un minimo del 7,5% (15% per le piccole imprese) ad un massimo del 65% (D.M. 30.5.2001), in funzione delle dimensioni dell'impresa e dell'ubicazione dell'unità locale in cui i beni vengono utilizzati.



I decreti attuativi disposti dalle varie regioni definiscono le percentuali applicabili, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti de minimis.



Piccole e medie imprese che effettuano investimenti ambientali

Le piccole e medie imprese in contabilità ordinaria, beneficiano di un'agevolazione sotto forma di detassazione della quota di reddito che è destinato ad investimenti ambientali (non, quindi, sotto forma di credito d'imposta), ai sensi dell'art. 6, c. 13-19, L. n. 388/2000 (circ. 3.1.2001, n. 1).

L'agevolazione è concessa per gli investimenti, diversi da quelli obbligatori per legge, effettuati per l'acquisto delle seguenti immobilizzazioni materiali, necessarie per prevenire, riparare o ridurre i danni causati all'ambiente: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali; altri beni; immobilizzazioni in corso (e acconti).

L'agevolazione consiste nella detassazione della quota di reddito del periodo corrispondente alla differenza tra investimenti ambientali realizzati nel periodo e la media degli stessi investimenti realizzati nel biennio precedente. Ai fini della concessione del beneficio, rilevano i soli costi d'investimento supplementari necessari per conseguire l'obiettivo di tutela dell'ambiente. In pratica, l'ammontare dell'investimento rilevante consiste nel maggior costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto del bene con le caratteristiche di tutela ambientale rispetto al minor costo che la stessa avrebbe sostenuto se, nell'acquisizione del bene, non avesse valutato gli effetti della propria attività sull'ambiente (ris. 11.7.2002, n. 226/E; c.d. "approccio incrementale").

L'agevolazione è fruibile a condizione che le imprese espongano nel bilancio d'esercizio gli investimenti ambientali realizzati e i beni non siano ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti agevolati sono stati effettuati.



Investimenti innovativi e spese di ricerca per le piccole e medie imprese

Fino al periodo d'imposta 1999 erano stati previsti crediti d'imposta per investimenti innovativi e spese di ricerca (artt. 5, 6 e 8, L. n. 317/1991, integrata dalla L. n. 266/1997) a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18.9.1997 e 23.12.1997 (per utilizzare in compensazione tali crediti operano i codici tributo "6713" e "6714").